ART. 1. COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’associazione, denominata “Collegio Reumatologi Italiani” (d’ora in avanti denominata CReI) senza scopo di lucro, a finalità prevalentemente formative e scientifiche, a rilevanza nazionale, dotata di sezioni regionali e operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017. Il CReI ha sede legale in Via San Gregorio 12, 20124 Milano.
ART. 2. OGGETTO E SCOPI
Il CReI ha finalità d’interesse generale e d’utilità sociale di promozione, valorizzazione della disciplina della Reumatologia in ogni suo aspetto, sviluppare l’assistenza, la ricerca e la lotta alle malattie reumatiche, nonché favorire la formazione e l’aggiornamento dei propri Soci e degli operatori sanitari del settore. L’Associazione è del tutto autonoma ed indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico. Al fine di raggiungere i propri obiettivi il CReI:
a) Collabora con il Ministero della Salute, i Governi Regionali, le Aziende Sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e le altre società e organismi scientifici e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che direttamente o indirettamente condividono gli scopi del CReI;
b) Favorisce ed incentiva la ricerca clinica, epidemiologica e di base su tutte le tematiche inerenti la Reumatologia; a tale scopo può istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi e attività di ricerca scientifica nell’ambito delle malattie reumatiche, prevedendo la pubblicazione dell’attività scientifica attraverso la propria rivista scientifica (Giornale Italiano di Reumatologia Clinica) e le altre attività editoriali di proprietà nonché l’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, che dovrà esser aggiornato costantemente. Il tutto con esclusione delle edizioni di quotidiani;
c) Favorisce ed incentiva l’applicazione delle evidenze scientifiche nella pratica clinica;
d) Favorisce lo sviluppo e la standardizzazione dei percorsi clinico-assistenziali, della clinical governance, delle linee-guida in tutti gli ambiti di interesse reumatologico, nonché dei criteri di valutazione delle attività clinico-assistenziali in collaborazione con tutti gli organismi istituzionali, amministrativi e di programmazione a qualsiasi livello essi operino, anche in collaborazione con altre società scientifiche e altre associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; elabora linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
e) Promuove ed organizza eventi formativi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale continuo a beneficio di tutte le figure professionali operanti in ambito reumatologico; svolge attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM anche mediante la diffusione dei risultati dell’attività di ricerca; svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM finanziata attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e
privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
f) Favorisce la formazione scientifica di giovani specialisti in Reumatologia anche mediante l’istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o contributi miranti al raggiungimento degli scopi del CREI, secondo criteri previsti da appositi regolamenti;
g) Favorisce e pone in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo e di sensibilizzazione, su supporto cartaceo o informatico;
h) Estende le attività formative al personale sanitario, medico ed infermieristico, ai pazienti ed ai loro famigliari ed alla popolazione, tramite strumenti definiti dal Consiglio Direttivo allo scopo di intraprendere campagne di sensibilizzazione sulle malattie reumatiche, di prevenzione e di educazione sanitaria;
i) Promuove e realizza iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in generale e le autorità competenti sulle tematiche di interesse reumatologico;
j) Svolge interventi di supporto tecnico-scientifico per gli organi istituzionali a livello centrale e, tramite le Sezioni Regionali ed Interregionali, a livello periferico.
Nel perseguimento dei predetti scopi istituzionali, il CReI ed i propri legali rappresentanti mantengono sempre la più completa autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e comunque non imprenditoriali se non per l’esclusivo perseguimento della formazione continua. Il CReI non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
ART. 3. DURATA
La durata del CReI è illimitata.
ART. 4. CATEGORIE DI SOCI
Possono essere soci del CreI, tutti coloro, cittadini italiani e stranieri senza discriminazione alcuna in relazione alla persona ed al luogo di lavoro, che dichiarino espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall’associazione, accettandone integralmente lo Statuto ed il Regolamento in vigenza ed appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area inter-professionale della “REUMATOLOGIA”. Le diverse categorie di soci sono così classificate:
a) Soci ordinari: specialisti reumatologi e medici operanti presso le strutture di reumatologia, ammessi come tali dal Consiglio Direttivo i quali si obbligano a corrispondere la quota associativa annuale a fondo perduto;
b) Soci onorari: coloro che per la loro personalità e notorietà in ambito scientifico, sanitario o sociale abbiano contribuito significativamente alla crescita e al prestigio della Reumatologia, del CReI e alla tutela dell’assistenza reumatologica; Essi sono nominati tali dal Consiglio Direttivo; La
nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità, su proposta di uno dei suoi componenti in carica.
c) Soci Sostenitori: possono essere “Sostenitori” del CreI tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni, che condividono le finalità del CreI. I Sostenitori si impegnano con il CreI a promuovere e sostenere tutte le iniziative scientifiche, didattiche, culturali e di sensibilizzazione alla lotta contro le malattie reumatiche. Contribuiscono al sostegno finanziario delle sue attività attraverso l’offerta di un servizio ovvero il versamento di un contributo annuo il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo, e comunque non potrà essere inferiore alla quota sociale moltiplicata per 100 (cento).
La qualifica di Sostenitore non comporta l’acquisizione dello status di Socio Ordinario e pertanto i sostenitori non partecipano all’elettorato nè attivo nè passivo e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci. Il Consiglio Direttivo valuta tutte le offerte provenienti dai Sostenitori ed accetta solo quelle di natura liberale e che in nessun caso, diretto o indiretto, possono interferire con i programmi del CreI, ovvero generare, anche in via potenziale, conflitto d’interessi con l’attività del CReI.
Tutte le donazioni liberali accettate devono essere riportate in modo analitico in un elenco apposito pubblicato sul sito istituzionale del CreI.
Agli associati Crei è garantita la massima partecipazione alle attività e alle decisioni associative, secondo le regole che verranno di seguito disciplinate e che dovranno rispettare tali principi posti a garanzia di tale massima partecipatività:
1) procedimento per l’elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
2) approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi;
3) regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.
ART. 5. QUOTE
Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall’associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale. Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. L’importo della quota associativa annuale è fissato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.
ART. 6. AMMISSIONE
L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il nuovo socio ordinario deve essere presentato da almeno due soci ordinari, previa domanda di ammissione corredata da curriculum professionale.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.
ART. 7. DOVERI
L’appartenenza al CReI ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo all’associazione. Il comportamento del CReI verso gli altri soci e verso i terzi è improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale. Al fine di assicurare la qualità dei servizi e dell’attività del CReI, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà ed imparzialità, ogni soggetto che intenda aderire al CreI o ne voglia ricoprire una carica istituzionale, dovrà astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Sono da ritenere in conflitto di interessi le decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui l’interessato o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
ART. 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno;
b) per decadenza e per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
d) per mancato pagamento della quota annuale per tre anni consecutivi. La perdita della qualifica di socio a causa di eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che ne accerta l’esistenza.
La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta all’art. 5.
ART. 9. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi del CReI :
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Ufficio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Vicepresidente;
f) il Coordinatore Esecutivo;
g) il Coordinatore Scientifico;
h) il Coordinatore Editoriale;
i) il Presidente uscente;
l) Il Comitato Scientifico;
m) il Tesoriere;
n) il Collegio Sindacale;
o) il Collegio dei Probiviri.
Ad eccezione delle cariche di Tesoriere, del Collegio Sindacale e del Coordinatore Scientifico, quando rivestite da soggetti terzi all’associazione nell’esercizio di una professione, tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito con esclusione di retribuzione, salvo rimborso spese debitamente documentato da idonea documentazione fiscale.
Possono rivestire le cariche di legali rappresentanti, amministratori o promotori del CREI solo le persone fisiche che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
Capo 1 – L’Assemblea.
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del CReI. L’Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, senza diritto di voto dai soci onorari. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché per la deliberazione di scioglimento. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti. L’Assemblea ha il compito di: a) approvare la relazione del Presidente; b) approvare la relazione al bilancio redatta dal Collegio Sindacale; c) approvare il bilancio; d) approvare le modifiche dello statuto; e) nominare e revocare il Consiglio Direttivo; f) nominare il Collegio Sindacale, fissandone gli emolumenti; g) nominare il Collegio dei Probiviri; h) deliberare lo scioglimento del CReI. L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio. Il Presidente o il Coordinatore esecutivo, o in loro assenza il componente più anziano del Consiglio direttivo, convocano l’Assemblea con mezzi idonei che ne assicurino la corretta ricezione almeno otto giorni prima della riunione. L’assemblea ordinaria si considera validamente convocata con l’invio di una lettera cartacea o per posta elettronica a tutti i soci e pubblicandone l’avviso all’interno del sito web dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonchè l’elenco delle materie da trattare e prevedere anche una seconda convocazione con le medesime modalità, ad ora successiva. L’Assemblea, seguendo le regole previste da apposito regolamento, può essere svolta anche in video/audio conferenza, come meglio in seguito specificato. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione, dopo almeno un’ora, con qualsiasi numero di soci. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le delibere inerenti lo scioglimento dell’Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Per le delibere inerenti le modifiche statutarie occorrerà il voto favorevole di un terzo dei Soci aventi diritto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta; questi potrà essere latore di non più di
tre deleghe. Spetta al Presidente dell’Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori. L’assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L’assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Sarà necessario che: – sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; – vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte. Quando ammesso dalla legge e previa determinazione della proposta di delibera, ogni associato o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità: 1) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere: a) l’avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; c) l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario; d) la o le deliberazioni proposte per esteso; 2) La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all’inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l’indicazione dell’Associazione, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione. L’Associazione rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull’avviso di convocazione dell’assemblea, la scheda di voto ai soci aventi diritto che ne facciano richiesta. 3) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute all’Associazione emittente entro le ventiquattro ore precedenti l’assemblea. Il voto espresso per corrispondenza resta valido anche per le successive convocazioni. La data e l’ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell’ufficio incaricato delle ricezioni. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta all’Associazione almeno dodici ore precedenti l’assemblea. Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto s’intende come astensione sulle relative proposte. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Capo 2 – Il Consiglio Direttivo.
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è composto di quindici componenti, eletti democraticamente dall’Assemblea tra i Soci. Dei quindici componenti: – otto rappresentano ciascuna delle sezioni macro-regionali, individuate con delibera del Consiglio Direttivo in carica, e sono eletti dai soci della sezione di appartenenza sulla base di apposita lista; – sette sono di nomina sovra regionale e sono eletti sulla base di una lista unica nazionale. Nel caso in cui una sezione macro-regionale non fosse in grado di esprimere un proprio delegato il suo ruolo viene assunto dal primo dei non eletti nella lista unica nazionale. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni ed i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi, pertanto i componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti della lista elettorale di cui egli faceva parte. Nel caso la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica risulti essere composta da Consiglieri cooptati (intesi come primi dei non eletti), l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si renderà necessario convocare l’assemblea per procedere con nuove elezioni. In tale caso, il neoeletto Consiglio Direttivo, acquisirà l’anzianità maturata dal Consiglio Direttivo decaduto. Ai fini del computo complessivo del periodo di durata in carica in qualità di consigliere, necessaria anche ai fini della rieleggibilità, non si terrà conto della frazione di mandato ricoperto per la cooptazione in sostituzione di un altro consigliere dimesso/dimissionato se di durata inferiore a sei mesi. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività relative all’Associazione; in particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) delineare l’indirizzo generale e lo sviluppo del CreI; b) designare i/il coordinatore/i delle sezioni regionali; c) designare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico; d) attuare i deliberati dell’Assemblea; e) sovrintendere e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività del CreI; f) sottoporre all’Assemblea il bilancio ed il programma di lavoro per il futuro; g) stabilire tematiche e modalità del Congresso nazionale; h) fissare l’ammontare della quota associativa annua e determinare l’ammontare dei compensi al Tesoriere; i) eleggere, nel corso della prima seduta o ogni volta che si rendesse necessario ed a maggioranza tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Coordinatore esecutivo, il Coordinatore Editoriale ed il Coordinatore Scientifico; j) convocare le assemblee nei termini previsti dallo statuto; k) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci; l) nominare i soci onorari; m) nominare il Tesoriere anche al di fuori dei soci del CreI; n) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell’ambito delle attività sociali; o) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi e determinare i compensi professionali dovuti ai soci collaboratori esterni che prestano la loro opera a favore dell’associazione; p) redigere e modificare il Regolamento interno. Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari e per l’attuazione di sistemi di verifica della qualità delle attività svolte. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due
terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno per l’adozione del bilancio redatto dal Tesoriere. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve esse comunicato ai consiglieri con raccomandata ar e/o mail certificata almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere. L’avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all’ora stabilita dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario e l’elenco delle materie da trattare. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.
Capo 3 – L’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Coordinatore esecutivo nominati dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi membri. Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza anche il Presidente uscente, il Coordinatore Editoriale e il Coordinatore Scientifico. In caso di dimissioni o decesso dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, questi dovranno necessariamente essere rieletti mediante deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo. Tale regola non vale per il Presidente uscente, la cui carica rimarrà vacante. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve esse comunicato ai consiglieri con raccomandata ar e/o mail certificata almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione. L’Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un minimo di tre componenti. La durata in carica dell’Ufficio di Presidenza è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
Capo 3.1 – Il Presidente
Il Presidente del CReI è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo scelto all’interno dei suoi membri durante la prima seduta del Consiglio convocata dal Consigliere più anziano entro quindici giorni dall’elezione. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere eletto per non più di due mandati, anche consecutivi. Il Presidente verrà sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente qualora egli sia indisponibile temporaneamente. Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza del CReI e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del CReI davanti
ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri. Cura l’amministrazione e la gestione ordinaria dell’associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l’associazione per i fini sociali. Il Presidente redige annualmente una relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi presso la sede del CReI o in altro luogo idoneo dove possono essere consultati dai soci. Il Presidente del CReI che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario. Il Presidente al termine del suo mandato assume automaticamente la carica di Presidente uscente. Quindici giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’esercizio delle proprie funzioni.
Capo 3.2 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo scelto all’interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne ricopre le funzioni in caso di indisponibilità.
Capo 3.3 – Il Coordinatore esecutivo
Il Coordinatore esecutivo, pure nominato dal Consiglio Direttivo scelto all’interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni ed è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore esecutivo, anche affidando l’incarico a terzi, redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Capo 3.4 – Il Coordinatore editoriale
Il Coordinatore editoriale pure nominato dal Consiglio Direttivo scelto all’interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni ed è responsabile delle edizioni editoriali scientifiche, divulgative sia esse editate in forma cartacea che via informatica di proprietà dell’associazione. Esso cura e gestisce il flusso delle informazioni anche mediante personale pubblicista appositamente convenzionato. Segue i software gestionali e non di proprietà dell’associazione.
Capo 3.5 – Il Coordinatore scientifico
Il Coordinatore scientifico nominato dal Consiglio Direttivo può essere scelto all’interno dei suoi membri, oppure all’esterno di questi. In ogni caso deve essere persona di riconosciuta valenza scientifica ed etica, dura in carica per tre anni e svolge azione di Coordinatore del Comitato Tecnico-scientifico, Egli cura e gestisce il flusso delle progettazioni di quest’ultimo e cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza con il Comitato Tecnico Scientifico.
Capo 3.6 – Il Presidente uscente
Al termine del mandato del Presidente, questo assume automaticamente la carica di Presidente uscente. Il Presidente uscente dura in carica tre anni. Il Presidente uscente partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.
Capo 4 – Il comitato Scientifico
Il comitato Scientifico è composto da figure tecniche e svolge funzioni consultive per l’attività del Consiglio Direttivo, formula proposte e dà pareri in relazione all’attività scientifica, di formazione, istituzione di borse di studio, progetti di ricerca ecc. che il CReI, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, intende sostenere. Il comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; Nell’esercizio di tale funzione il Comitato scientifico valuterà gli indici di produttività scientifica sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri, anche non soci del CReI, e dura in carica 3 (tre) anni, rinnovabili per due volte. Esso viene nominato dal Consiglio Direttivo, con scelta motivata. Sono criteri preferenziali l’essersi particolarmente distinti nel campo della ricerca reumatologica e l’esperienza gestionale clinica. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il nuovo membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. L’attività del comitato è coordinata da un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo e un Segretario scelto dal coordinatore; Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve esse comunicato ai consiglieri con raccomandata ar e/o mail certificata almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione. Le deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, i quali sono tenuti ad inviarlo tempestivamente all’Ufficio di Presidenza; Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo del CReI.
Capo 5 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione economico finanziaria del CReI. Il Tesoriere ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati al CReI . Il Tesoriere: – riceve, custodisce e impiega gli importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti vari; – provvede ai pagamenti previsti nel bilancio; – tiene l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e predispone i dati per il bilancio che deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; – può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l’Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti; – ha l’obbligo della tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Coordinatore esecutivo al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.
Capo 6 – Il Collegio Sindacale
Nei casi in cui è obbligatorio per legge o ove l’assemblea lo decida su base volontaria, il controllo legale dei conti è esercitato alternativamente da un Sindaco Unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione assembleare, che provvede anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell’incarico e sono rieleggibili. Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall’art.2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento dei sindaci sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 c.c..
Capo 7 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati dall’Assemblea. Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Qualora un componente del Collegio dei Probiviri decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di: a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun socio; b) controllare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo; c) comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci. La durata in carica del Collegio dei Probiviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati.
ART. 10. Entrate e Patrimonio
Le entrate ordinarie e patrimoniali del CReI sono costituite da:
a) quote associative annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche;
c) versamenti volontari dei soci;
d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
e) beni mobili e immobili;
f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;
g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali.
È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’associazione. I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati al CReI, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta. Le attività sociali del Crei sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. ART.
ART. 11. Bilancio
L’associazione, in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Detto documento, denominato “bilancio”, dovrà essere redatto dal Tesoriere e sottoposto all’adozione del Consiglio Direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed approvato dall’Assemblea entro il medesimo termine oppure oltre se è garantita una maggiore affluenza assembleare e comunque entro la fine dell’esercizio successivo. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e gli incarichi retribuiti sono pubblicati obbligatoriamente sul sito istituzionale del CReI.
ART. 12. Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 13. Regolamento interno
La gestione ordinaria verrà retta da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
ART. 14. Convenzioni
Le convenzioni tra il CReI ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente del CReI. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.
ART. 15. Dipendenti e collaboratori
Il CReI può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo. I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro. Il CReI può giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.
ART. 16. Responsabilità
Il CReI risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Il CReI può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del CReI stesso.
ART. 17. Clausola compromissoria
Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l’associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, purché compromettibili dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l’associazione. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’associazione. L’organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.
ART. 18. Scioglimento
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge; In caso di liquidazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 19. Norma di chiusura
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 20, Norma transitoria di chiusura
L’entrata in vigore delle modifiche apportate al presente statuto decorrono con effetto immediato tranne nei seguenti casi: Per quanto riguarda la rieleggibilità del Presidente del CReI per un mandato successivo al primo, di cui all’art 9, capo 3.1, si intende che tale norma sarà attuabile solo a partire dal mandato successivo a quello 2018-2021.